sabato 21 settembre 2013

La pace perpetua, l'eterno riposo

Articolo 2

Non deve alcun Stato indipendente (poco importa se piccolo o grande) poter
essere acquisito da un altro per mezzo di eredità, scambio, compera o donazione.


Uno Stato non è (come il territorio in cui ha sede) un bene, un avere
(patrimonium). È società d’uomini su cui nessuno, tranne essa stessa, può
comandare o disporre. L’incorporar essa, che anche come razza (Stamm)
ha radici proprie, in un’altra quale innesto significa sopprimerne
l’esistenza come persona morale e di questa fare una cosa; il che è in contraddizione coll’idea di contratto originario senza di cui non può |25|
concepirsi alcun diritto su d’un popolo
[1]
. In quali pericoli il pregiudizio
di un simile modo d’acquisto abbia messo l’Europa, dacché le altre parti
del mondo mai lo conobbero, è a tutti noto. Che anche gli Stati possano
sposarsi è un nuovo ramo d’industria creato per rendersi, in parte, strapotenti col mezzo di alleanze dinastiche senza dispendio di forze, e in
parte per allargare in tal modo i possedimenti. Anche l’assoldamento
delle truppe di uno Stato ad un altro contro un nemico non comune ed
entrambi è da mettersi nella stessa categoria; giacché con ciò si fa uso ed
abuso dei sudditi come di cose trattabili a capriccio.

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